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Ordinanza — n. 33262/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33262/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33262/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SIMONE nato a PALERMO il 07/04/1985 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Simone Rizzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 maggio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione nella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp 1 e 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 33262/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione nella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp 1 e 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivo legale d'esclusione punibilità motivi di cassazione esenzione dalla pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Simone Rizzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 maggio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione nella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO SIMONE nato a PALERMO il 07/04/1985 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Simone Rizzo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 23 maggio 2024 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione nella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp 1 e 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere e