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Ordinanza — n. 33261/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33261/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33261/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO MATTIA nato a PESCARA il 08/06/1993 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa il 26 giugno 2024 dal Tribunale di Pescara per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha confermato la penale responsabilità di Mattia D'Agostino per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; errata qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile in quanto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33261/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., ha confermato la penale responsabilità di Mattia D'Agostino per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; errata qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile in quanto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste.

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate motivi di rigore motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO MATTIA nato a PESCARA il 08/06/1993 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa il 26 giugno 2024 dal Tribunale di Pescara per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha confermato la penale responsabilità di Mattia D'Agostino per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale; mancata assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso; errata qualificazione giuridica del fatto) è inammissibile in quanto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste.

L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione. Il ricorso è inoltre volto ad invocare una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranea al giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammenae. Co