Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible grounds were already properly reviewed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the two grounds raised were not permitted in the final instance. The appellant challenged the conviction for aggravated theft of electricity, arguing procedural non-compliance and logical flaws regarding meter tampering and energy usage. The court ruled that these issues were already adequately examined and rejected by the appellate court, thus barring further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: grounds for appeal must not be reproducible of issues already properly examined and dismissed by the territorial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA FABIO nato a PALERMO il 18/07/1978 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fabio Giunta ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 22 aprile 2024 dal locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Ritenuto che i due motivi sollevati (Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla manomissione del contatore e al mancato accertamento che l'imputato fosse il reale fruitore dell'energia elettrica sottratta) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp 1 e 2 sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 2, 3 e 4 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre d nte -