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Ordinanza — n. 33259/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions citing lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Mauro and Fiorenza inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged their convictions for aggravated theft, arguing against the court's reasoning regarding joint contribution and statutory mitigating factors. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and dismissed by the court of first instance without presenting new legal grounds or factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Aggravated Theft Joint Criminal Liability Statutory Mitigation Court of Cassation Legal Precedent concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (per Di Mauro, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo concorsuale fornito dall'imputato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.; per Fiorenza, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod.
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 114 cod. pen
Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (per Di Mauro, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo concorsuale fornito dall'imputato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.
art. 131- bis cod. pen
pen.; per Fiorenza, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (per Di Mauro si vedano le pp.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FIORENZA ALESSANDRO (CUI 04I2BXP) nato a BIANCAVILLA il 18/04/1979 DI MAURO CARMELO EMANUELE (CUI 04XU6PU) nato a ADRANO il 26/03/1988 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Carmelo Emanuele Di Mauro e Alessandro Fiorenza ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 6 dicembre 2023 dal locale Tribunale per il delitto di furto aggravato commesso in concorso tra loro e con altri. Ritenuto che i motivi da entrambi i ricorrenti sollevati (per Di Mauro, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al contributo concorsuale fornito dall'imputato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; per Fiorenza, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131- bis cod. pen.) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (per Di Mauro si vedano le pp. 5 e 6 sent. app.; per Fiorenza, la p. 4 sent. app.), rispetto ai quali i ricorrenti non operano alcun confronto.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consig