Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual elements under Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Falone inadmissible and dismissed the case. The appellant argued for the manifest illogic of the lower court's conviction but failed to provide specific legal grounds or factual elements supporting the claim. The court ruled that Article 581 of the Criminal Procedure Code requires appeals to explicitly state the proposed censure, a requirement reinforced by recent legislative reforms to ensure strict compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 33, comma 1, lett. d) d.lgs. 150/2022; Art. 103/2017: An appeal is inadmissible if it lacks the specific legal grounds and factual elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code, as the law mandates a strict indication of the proposed censure to ensure the validity of the remedy.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Teramo il 20 marzo 2023 nei confronti di Domenico Falone, per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che l'unico motivo di appello sollevato (Manifesta illogicità della sentenza) è inammissibile in quanto privo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'art. 581 cod. proc. pen., nel disciplinare la forma dell'impugnazione, prescrive che i motivi debbano essere enunciati con l'indicazione specifica delle censure proposte: esigenza di specificità che - già prima della introduzione del comma 1-bis, ad opera dell'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - era stata rafforzata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la quale, nel riformulare l'art. 581 del codice di rito, intendeva disciplinare in modo più stringente il contenuto dell'atto di impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il PtsIente