Criminal appeal dismissed for generic intent violation of restrictive measures without provable lack of knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the argument that the defendant lacked subjective intent for the crime. The lower court correctly established that the appellant could not have been unaware of the restrictive measures against him. Consequently, the defense was rejected as factually and legally unfounded because generic intent requires conscious violation without specific excuses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The crime of generic intent requires conscious violation of restrictive measures without relevant motives, and the defense of lack of knowledge is untenable when the violation is obvious to the offender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBAA FIRAS nato il 23/10/2004 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 13645/25 - GARBAA Firas OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta l'assenza dell'elemento soggettivo del reato; Considerato che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente rilevato - coerentemente rispetto alla pronuncia di primo grado - come il ricorrente non potesse non essere a conoscenza del provvedimento restrittivo nei suoi confronti (cfr.p. 4 della sentenza di appello e 3 della sentenza di primo grado); pertanto, poiché per l'integrazione della fattispecie è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevole violazione del provvedimento restrittivo senza che rilevino i motivi della condotta (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012 Rv. 252288 - 01), la prospettazione difensiva risulta smentita sia in punto di fatto che in punto di diritto;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i