Italian Court dismisses appeals against acquittal as they concern sentencing determinations excluded from cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Gambino and Giuffrida inadmissible de plano. The appellants challenged a second-instance judgment that acquitted them of extortion and reduced their mafia association sentences. The court ruled that such appeals are barred because they concern the determination of the penalty, a matter explicitly excluded from cassation review under the 1999 concordato procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against second-instance judgments based on the determination of the penalty are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GAMBINO LUIGI nato a CATANIA il 08/06/1967 GIUFFRIDA CARMELO nato a CATANIA il 06/10/1968 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; /i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Luigi Cl.àmbino e Giuffrida Carmelo ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, come Giudice del rinvio, a seguito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformato della sentenza di primo grado, ha assolto entrambi, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di estorsione di cui al capo 3) della rubrica, e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1. premesso che, «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta» (cfr.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); considerato che i ricorsi sono inammissibili poiché muovono il medesimo ordine di censure alla motivazione relativa alla determinazione della pena, come esposto non consentite, il che esime dal dilungarsi sulla genericità di essi; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis