Italian court dismisses criminal appeal for fraud bankruptcy as arguments are inadmissible and generic.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Roberto Calza inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant failed to provide specific legal grounds, instead offering a generic reconstruction of facts that contradicted the lower court's evidence without citing the specific legal violations. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary precision required for admissibility under criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 Cost.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it fails to identify the specific legal violation and merely offers a generic alternative reconstruction of facts not supported by the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALZA ROBERTO nato a RAPALLO il 20/03/1969 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Roberto Calza ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che la violazione della legge penale - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), deducendo irritualnnente in questa sede il difetto della prova della responsabilità dell'imputato, peraltro per il tramite di enunciati patentemente generici neppure compiutamente correlabili al caso di specie e all'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0