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Ordinanza — n. 33253/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as time-barred due to procedural delay in filing the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed late. Wanda Provaroni's appeal against the Florence Court of Appeal's confirmation of her fraud conviction was submitted on February 19, 2025, exceeding the thirty-day deadline extended by fifteen days due to her absence. The court ruled that the evident procedural violation necessitated immediate dismissal and awarded the appellant the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit, even if extended for the defendant's absence, is inadmissible de plano, resulting in the award of procedural costs.

Parole chiave

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procedural time limit inadmissible appeal criminal procedure code de plano dismissal procedural delay ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
176, e il dispositivo è stato comunicato in data 16 dicembre 2024, la motivazione è stata depositata il 28 dicembre 2024 (sabato) entro il termine di quindici giorni ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni (art.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art.
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
pen., aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (in ragione dell'assenza dell'imputata) spirava il 12 febbraio 2025 (mercoledì) e il ricorso, presentato il 19 febbraio 2025, è inammissibile poiché tardivo (art.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
(in ragione dell'assenza dell'imputata) spirava il 12 febbraio 2025 (mercoledì) e il ricorso, presentato il 19 febbraio 2025, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
- consegue, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- consegue, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROVARONI WANDA nato a CANTALICE il 09/10/1948 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Wanda Provaroni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose; considerato che: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 13 dicembre 2024, a seguito di procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ex art. 23-bis, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e il dispositivo è stato comunicato in data 16 dicembre 2024, la motivazione è stata depositata il 28 dicembre 2024 (sabato) entro il termine di quindici giorni ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) decorrenti dal detto termine fissato ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., aumentato di quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (in ragione dell'assenza dell'imputata) spirava il 12 febbraio 2025 (mercoledì) e il ricorso, presentato il 19 febbraio 2025, è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso