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Ordinanza — n. 33251/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming missing page caused sentencing error as omission was not fatal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33251/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeals by Halilovic and Seferovic inadmissible, rejecting their claim that a missing page in the first-instance judgment invalidated the sentencing. The court found the omission of the calculation details was merely an omission not covered by nullity rules, as the lower court had already corrected the penalty. Consequently, the applicants were condemned to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 604, 616 c.p.p.; The failure to explicitly detail the calculation steps in a criminal judgment does not constitute a fatal defect requiring nullity if the final penalty is determined and corrected by the lower court.

Parole chiave

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criminal procedure nullity sentencing calculation omission appeal inadmissibility penal responsibility theft court costs condemnation ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
221322 - 01), correttamente la Corte di merito ha escluso la mancanza di una pagina nella sentenza documento di primo grado (le cui pagine peraltro non sono numerate), ravvisando unicamente una mancata esplicitazione - e, dunque, un'omissione che non rientra tra i tassativi casi di nullità previsti dall'art. 604 cod.
Art. 616 c.p.p.
- del calcolo per giungere alla pena finale irrogata, emendabile ed emendata dallo stesso Giudice distrettuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 604 cod. proc. pen
221322 - 01), correttamente la Corte di merito ha escluso la mancanza di una pagina nella sentenza documento di primo grado (le cui pagine peraltro non sono numerate), ravvisando unicamente una mancata esplicitazione - e, dunque, un'omissione che non rientra tra i tassativi casi di nullità previsti dall'art. 604 cod.
art. 616 cod. proc. pen
- del calcolo per giungere alla pena finale irrogata, emendabile ed emendata dallo stesso Giudice distrettuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro
Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves
220092 -01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv.
Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni
266613 -01), rispetto al quale per consolidata giurisprudenza è erroneamente denunciato il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri
280027 - 05; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC PRUGNA nato a VARESE il 25/11/1984 SEFEROVIC VESNA nato a VENARIA REALE il 21/01/1988 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; , 7. (7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pugna Halilovic e Vesna Seferovic ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alle imputate, confermandone la penale responsabilità per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione circa la ricostruzione operata dalla Corte di appello rispetto alla determinazione della pena da parte del primo Giudice a fronte della mancanza della pag. 4 nel provvedimento di primo grado - è manifestamente infondato in quanto, come si trae dagli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio processuale denunciato (cfr.

Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 -01), rispetto al quale per consolidata giurisprudenza è erroneamente denunciato il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), correttamente la Corte di merito ha escluso la mancanza di una pagina nella sentenza documento di primo grado (le cui pagine peraltro non sono numerate), ravvisando unicamente una mancata esplicitazione - e, dunque, un'omissione che non rientra tra i tassativi casi di nullità previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. - del calcolo per giungere alla pena finale irrogata, emendabile ed emendata dallo stesso Giudice distrettuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec