Italian Court dismisses appeal claiming missing page caused sentencing error as omission was not fatal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeals by Halilovic and Seferovic inadmissible, rejecting their claim that a missing page in the first-instance judgment invalidated the sentencing. The court found the omission of the calculation details was merely an omission not covered by nullity rules, as the lower court had already corrected the penalty. Consequently, the applicants were condemned to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604, 616 c.p.p.; The failure to explicitly detail the calculation steps in a criminal judgment does not constitute a fatal defect requiring nullity if the final penalty is determined and corrected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC PRUGNA nato a VARESE il 25/11/1984 SEFEROVIC VESNA nato a VENARIA REALE il 21/01/1988 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; , 7. (7
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Pugna Halilovic e Vesna Seferovic ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alle imputate, confermandone la penale responsabilità per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione circa la ricostruzione operata dalla Corte di appello rispetto alla determinazione della pena da parte del primo Giudice a fronte della mancanza della pag. 4 nel provvedimento di primo grado - è manifestamente infondato in quanto, come si trae dagli atti cui questa Corte ha accesso in ragione del vizio processuale denunciato (cfr.
Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 -01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 -01), rispetto al quale per consolidata giurisprudenza è erroneamente denunciato il vizio di motivazione (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01), correttamente la Corte di merito ha escluso la mancanza di una pagina nella sentenza documento di primo grado (le cui pagine peraltro non sono numerate), ravvisando unicamente una mancata esplicitazione - e, dunque, un'omissione che non rientra tra i tassativi casi di nullità previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. - del calcolo per giungere alla pena finale irrogata, emendabile ed emendata dallo stesso Giudice distrettuale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec