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Ordinanza — n. 33250/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on defamation as generic arguments fail to challenge sentencing or damages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Banti's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. Banti argued that the court's sentencing and damages were unjustified, but the court found his arguments generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Banti was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal alleging violation of penal law or defects in reasoning is inadmissible if it relies on generic assertions without effectively challenging the specific grounds for the decision regarding offensiveness or liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal defamation sentencing generic arguments penal procedure court costs Cassa delle ammende violation of law ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 185 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANTI MARCO nato a LA SPEZIA il 04/08/1962 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Banti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che - per quel che qui rileva - ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per più delitti aggravati di diffamazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione circa l'offensività dei post in contestazione - e il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto (e alla distinzione tra i diversi post inviati dal ricorrente, taluni dei quali ritenuti legittimi - non contengono una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 dei 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), per vero affidandosi a una prospettazione poco chiara che non è idonea a costituire una critica di legittimità alla decisione impugnata che ha valorizzato, sotto il profilo della capacità offensiva, l'accostamento della persona offesa alla mafia; - il terzo motivo - che deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'art.185 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alle statuizioni risarcitorie - è manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha esplicitato in maniera congrua le ragioni per cui ha ritenuto corretto il riconoscimento di un ristoro sia alla persona fisica offesa sia all'impresa da lui amministrata, in ragione del danno autonomo da essa subito che il ricorso ha censurato con allegazione assertive; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso