Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33248/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33248/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33248/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENNIELLO GERARDO nato a CERIGNOLA il 04/02/1956 DI BENEDETTO PIETRO nato a CERIGNOLA il 19/04/1968 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33248/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Gerardo Menniello e Pietro Di Benedetto ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt, 110, 624 bis cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore del Menniello il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MENNIELLO GERARDO nato a CERIGNOLA il 04/02/1956 DI BENEDETTO PIETRO nato a CERIGNOLA il 19/04/1968 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gerardo Menniello e Pietro Di Benedetto ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt, 110, 624 bis cod. pen.; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore del Menniello il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato, quanto al ricorso presentato nell'interesse del Menniello, che: - il primo motivo - che ha denunciato la violazione della legge penale in ragione della mancata declaratoria di prescrizione del reato, erroneamente fondata dalla Corte di merito sulla sussistenza della contestata recidiva - è manifestamente infondato in quanto il primo Giudice ha in effetti ritenuto, per il Menniello, la contestata recidiva reiterata e specifica (pur non operando il relativo aumento di pena per effetto del bilanciamento in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche); e per effetto di essa il termine di prescrizione del reato, commesso il 23 maggio 2014, pari a tredici anni e sei mesi (considerata l'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen. in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen.) non è decorso; - il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione della prove - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), reiterando il medesimo ordine di argomentazioni disatteso dalla Corte di merito sulla scorta di una motivazione congrua e logica (esplicitando le ragioni per cui ne ha ritenuto attendibile il riconoscimento, alla luce di quanto rassegnato nella specie dagli operanti, e la partecipazione al fatto, tenuto conto dell'oggetto materiale del reato); - il terzo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge penale per eccessiva misura della pena - non considera che nella specie le invocate attenuati sono state concesse e bilanciate in termini di equivalenza anche con la recidiva qualificata; e il ricorso non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma sollecita un'alternativa valutazione; considerato, quanto al ricorso del Di Benedetto, che: - il primo motivo - che assume la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine all'identificazione del ricorrente -, alla stessa stregua di quanto osservato a proposito del secondo motivo di ricorso del Menniello, non contiene effettive censure di legittimità ma sollecita un diverso apprezzamento della prova qui non consentito, rispetto a un iter che anche per il Di Benedetto ha chiarito le ragioni per cui ne ha ritenuto affidabile il riconoscimento (facendo riferimento anche alla vettura di cui è proprietario);- il secondo motivo - che assume la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in ordine in ordine alla determinazione della pena irrogata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - non muove una critica di legittimità alla sentenza impugnata, che in maniera congrua e logica ha fondato la conferma del bilanciamento compiuto dal primo giudice sui plurimi precedenti dell'imputato - ma prospetta un più favorevole apprezzamento dell'occorso con enunciati generici che in nessun modo argomentano effettivamente sulla ritenuta sussistenza della recidiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il, ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de