Italian Court dismisses appeals for aggravated burglary as generic and unfounded, ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Marzano and Belviso inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found Marzano's argument regarding the lack of motivation for his responsibility to be generic and unfounded, while Belviso's claims about recidivism and sentencing were deemed manifestly unsupported by the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the legal requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or unfounded arguments regarding motivation or sentencing lead to inadmissibility and liability for costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARZANO GENNARO nato a BARI il 25/02/1956 BELVISO BENEDETTO nato a BARI il 27/09/1964 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gennaro Marzano e Benedetto Belviso ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo articolato nell'interesse del Marzano - che denuncia il vizio di motivazione sulla responsabilità del medesimo imputato - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che l'unico motivo articolato nell'interesse del Belviso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha richiamato non solo le condotte in imputazione e il lasso di pochi giorni entro il quale egli ha commesso altro analogo illecito, così attribuendo al ricorrente una maggiore pericolosità (pur a fronte di precedenti risalenti) e, quanto alla attenuanti generiche e alla determinazione della pena, ha escluso la sussistenza di elementi passibili di favorevole valutazione, valorizzando pure al riguardo i precedenti del Belviso, così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inamnnissibil4 iY ricors0 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d