Ordinanza — n. 33243/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACOPPOLA RITA nato a TERMOLI il 02/09/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Rita Lacoppola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 455 in relazione all'art. 453 cod. pen. a lei ascritti; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputata il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 453 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33243/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 455 in relazione all'art. 453 cod. pen. a lei ascritti; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputata il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACOPPOLA RITA nato a TERMOLI il 02/09/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Rita Lacoppola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui all'art. 455 in relazione all'art. 453 cod. pen. a lei ascritti; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputata il 4 luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che: - il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 56-bis legge n. 689 del 1981 e 545-bis cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità, in quanto nulla adduce in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive, che non sarebbero stati correttamente apprezzati dalla Corte territoriale senza effettivamente indicarli (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha pure escluso espressamente i presupposti per l'irrogazione di una pena sostitutiva sottolineando che l'imputata, successivamente ai fatti oggetto del giudizio, ha posto in essere analoghe condotte delittuose, così escludendo che ella osserverebbe le prescrizioni da impartirle; il che esime da ogni ulteriore considerazione; - il secondo motivo - che assume il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di un falso grossolano - non si confronta effettivamente con l'iter argomentativo del provvedimento impugnato che ha indicato gli elementi sulla scorta dei quali ha affermato l'offensività dei fatti (avendo riguardo anche alle modalità e circostanze dello scambio delle banconote: cfr.
Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 - 01), che non può essere utilmente censurato prospettando, senza denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio e un richiamo parcellizzato delle dichiarazioni in atti) una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co