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Ordinanza — n. 33241/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33241/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted the petition rather than through a qualified lawyer. Although the appellant raised arguments regarding the defendant's responsibility and excessive sentencing, the court found these lacked substantive legal criticism. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial act must be signed by a lawyer admitted to the special bar of the Court of Cassation; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement special bar admission de plano rejection court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO DOMENICO nato il 08/08/1988 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Domenico Coco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; rilevato che: - il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); - non occorre, dunque, dilungarsi per osservare che il primo motivo - che assume il vizio di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato per il reato ascritto - e il secondo motivo di ricorso - che, sia pure sub specie della «violazione di legge», denunciare la mancanza di motivazione rispetto all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo - non contengono alcuna effettiva censura di legittimità ma si limitano a enunciare in maniera assertiva e senza alcuna argomentazione le predette censure, neppure correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il