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Ordinanza — n. 33239/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33239/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33239/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LA FAUCI GIUSEPPE ANTONIO nato a MESSINA il 16/04/1964 nel procedimento a carico di: MAGAZU' GAETANO nato a ROMETTA il 29/02/1944 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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artt. 185 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33239/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la parte civile Giuseppe Antonino La Fauci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Gaetano Magazù dall'imputazione di violenza privata perché il fatto non sussiste; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la violazione artt.610 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine all'esclusione della costrizione posta in essere dall'imputato in pregiudizio della persona offesa e alla sistematicità di tale agire - lungi dal contenere rituali censure di legittimità alla decisione impugnata sul punto prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali anticipo delle spese oltraggio alla corte risarcimento per errore giudiziario prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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artt. 185 cod. pen
254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 185 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
- non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma deduce l'erroneità della decisione di appello affidandosi a enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LA FAUCI GIUSEPPE ANTONIO nato a MESSINA il 16/04/1964 nel procedimento a carico di: MAGAZU' GAETANO nato a ROMETTA il 29/02/1944 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la parte civile Giuseppe Antonino La Fauci ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Gaetano Magazù dall'imputazione di violenza privata perché il fatto non sussiste; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono la violazione artt.610 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. in ordine all'esclusione della costrizione posta in essere dall'imputato in pregiudizio della persona offesa e alla sistematicità di tale agire - lungi dal contenere rituali censure di legittimità alla decisione impugnata sul punto prospettano, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso, senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il terzo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 185 cod. pen. e art.538 cod. proc. pen. per l'omesso condanna dell'imputato al risarcimento del danno- è manifestamente infondato, tenuto conto che nella specie è intervenuta una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste che non consente la chiesta condanna; considerato che il quarto motivo - che assume il vizio di motivazione e la violazione di dell'art. 192 cod. proc. pen. - non contiene una effettiva censura agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma deduce l'erroneità della decisione di appello affidandosi a enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i