Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged sentencing proportionality rather than legal qualification or voluntariness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by the Guatti brothers inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants challenged the proportionality of the sentence imposed for fraudulent bankruptcy but failed to allege the specific legal defects required for cassation review. The court ruled that since the appeal did not address the mandatory grounds for review under Article 448, it was procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing must be limited to defects in the will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty; appeals challenging only proportionality are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUATTI PAOLO nato a SAVONA il 21/01/1981 GUATTI DANIELE nato a SAVONA il 10/10/1976 GUATTI GABRIELE nato a SAVONA il 08/05/1983 GUATTI BRUNO nato a PONTI il 06/11/1949 avverso la sentenza del 05/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Paolo Guatti, Bruno Guatti, Daniele Guatti e Gabriele Guatti ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona che ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. del per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e impropria da operazioni dolose; considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato la violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla congruità della pena applicata su richiesta, non denunciandone dunque l'illegalità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in idatt-r0141;1,i - euro EMIIN) P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci