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Ordinanza — n. 33235/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for procedural inadmissibility and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33235/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on the aggravated circumstances of theft, but the Court found the lower court's reasoning sufficient regarding the victim's distraction and the thief's cunning. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld, and the appeal was rejected due to its manifest lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded regarding the existence of aggravating circumstances, and the appellant is condemned to pay costs and a fine for the evident inadmissibility of the challenge.

Parole chiave

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aggravated theft conviction inadmissible appeal manifestly unfounded court costs and fine procedural inadmissibility ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
270088 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
282741 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
art. 616 cod. proc. pen
270088 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea
Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R.
281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021, Leva
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANTONIO ARCANGELO nato a PICERNO il 22/02/1961 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Arcangelo Marcantonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto; premesso che non deve tenersi conto della memoria presentata dal difensore dell'imputato il 1° luglio 2025 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr.

Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito non ha fondato la sussistenza dell'aggravante sulla sola età della persona offesa ma ha avuto riguardo ad altri elementi che hanno caratterizzato il fatto (segnatamente, l'assenza di altri clienti al momento del fatto all'interno della barberia e la sua commissione durante la rasatura dell'offeso, profittando dunque della sua scarsa attenzione: cfr.

Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 5, n. 4273 del 10/12/2021 - dep. 2022, Leva, Rv. 282741 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - che assume il vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. - non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha disatteso il medesimo ordine di censure qui reiterato evidenziando come nel caso in esame l'imputato non si sia limitato a profittare della disattenzione del cliente, ma egli stesso abbia determinato tale distrazione e posto in essere una condotta caratterizzata da particolari abilità e astuzia (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co