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Ordinanza — n. 33234/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for lack of merit and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued the appeal lacked motivation regarding his detention period, but the court found the appellate judgment sufficiently reasoned by citing his status as a de facto administrator and the missing accounting records. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court's reasoning is sufficient to justify the conviction, and the appellant fails to demonstrate a specific defect in the motivation, resulting in the rejection of the appeal and the imposition of costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of merit fraudulent bankruptcy procedural costs de facto administrator ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI MARIO nato a ROVATO il 16/09/1954 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Marini ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e impropria da operazioni dolose; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione, ad avviso della difesa pure apparente in ordine alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale (non essendosi chiarito adeguatamente in che termini l'imputato (tenuto conto del periodo in cui è stato detenuto) dovrebbe rispondere del fatto - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, a fronte delle generiche allegazioni contenute nell'atto di appello (che in maniera del tutto assertiva si era doluto dell'attribuzione al Marini della qualità di amministratore di fatto e della sottrazione delle scritture contabili), ha reso una congrua motivazione, indicando gli elementi da cui ha tratto i poteri gestori del ricorrente (dando conto del fatto che egli era amministratore di diritto già dall'ottobre 2015) e richiamando quanto esposto già nella sentenza di primo grado che aveva evidenziato come la documentazione contabile non fosse stata in toto rinvenuta e come all'imputato - che aveva mantenuto un ruolo gestorio di fatto - fosse succeduto nella carica un mero prestanome; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i