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Ordinanza — n. 33232/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33232/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FEDERICO nato a PESCARA il 02/05/1996 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ( Rilevato che Federico Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nr.2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. - non contiene una effettiva censura agli argomenti su cui la decisione impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato ma prospetta, con assunti patentemente generici (anche riportando princìpi di diritto senza correlarli al caso di specie) e pure ipotetici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 nr.2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. - non contiene una effettiva censura agli argomenti su cui la decisione impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato ma prospetta, con assunti patentemente generici (anche riportando princìpi di diritto senza correlarli al caso di specie) e pure ipotetici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
254584 - 01); considerato che con il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia «l'omessa valutazione e mancata applicazione dell'art. 131 bis» cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FEDERICO nato a PESCARA il 02/05/1996 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Federico Bevilacqua ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 nr.2 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. - non contiene una effettiva censura agli argomenti su cui la decisione impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato ma prospetta, con assunti patentemente generici (anche riportando princìpi di diritto senza correlarli al caso di specie) e pure ipotetici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che con il secondo motivo di ricorso - con il quale si denuncia «l'omessa valutazione e mancata applicazione dell'art. 131 bis» cod. pen. - è privo di specificità poiché non si confrontando con la motivazione del provvedimento impugnato che ha negato i presupposti dell'invocata causa di non punibilità anzitutto per il tramite di un apprezzamento della gravità degli illeciti della stessa indole, di poco antecedenti al reato contestato, posti in essere dall'imputato (in conformità con Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, secondo cui «la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti»); e il ricorso non censura in toto la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos