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Ordinanza — n. 33231/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific proof distortion arguments and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely requested a different evaluation of evidence without alleging a specific distortion of proof. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal responsibility under Articles 624 and 625 of the Penal Code, citing a violation of penal law and a defect in reasoning. The court ruled that such general criticisms constitute a procedural error under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 181 comma 1 d.Igs. 42/2004; Artt. 624 e 625 comma 1 n. 7 c.p.: An appeal is inadmissible if it contains only general criticisms of the lower court's assessment of evidence without specifically alleging a distortion of the proof, as this fails to meet the strict requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissibility appeal distortion of proof procedural error criminal responsibility court costs fine ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 181 comma 1 d.Igs. 42/2004
Rilevato che Nicolino Pesolillo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.
Artt. 624 e 625 comma 1 n. 7 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESOLILLO NICOLINO nato a SAN GIOVANNI TEATINO il 11/06/1963 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; n

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nicolino Pesolillo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 181, comma 1, d. Igs. n. 42 del 2004 (capo B. della rubrica) e ha confermando la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (capo A.), rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato - fungi dal contenere censure di legittimità sollecita un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09