Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33226/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding bankruptcy conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds challenging the lower court's findings. The appellant argued for a different assessment of the simple bankruptcy charge and mitigating circumstances, but the court noted these were generic and lacked factual specificity. Consequently, the court upheld the second-instance acquittal on preferential bankruptcy while confirming liability for simple bankruptcy and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded, lack the necessary specificity regarding the facts, or merely request a different appreciation of evidence without denouncing a specific distortion of the trial record.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity simple bankruptcy preferential bankruptcy generic grounds court costs Cassation procedure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
271269 - 01); e il ricorso sollecita un diverso apprezzamento per il tramite di enunciati generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01); e il ricorso sollecita un diverso apprezzamento per il tramite di enunciati generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRI MARIO nato a CARATE BRIANZA il 20/02/1966 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ( r)

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mario Negri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di bancarotta preferenziale, perché il fatto non sussiste, confermandone la responsabilità per bancarotta semplice e - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva - ha rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso - che denunciata la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta semplice - e il secondo motivo- che assume il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti su quelle aggravate - sono manifestamente infondati, versati in fatto e privi della necessaria specificità, poiché la Corte di appello: - ha affermato la responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice dando conto in maniera analitica degli elementi di prova (cfr. spec. pp. 13 e 14) da cui ha tratto che l'imputato, pur a fronte della già situazione di dissesto, ne abbia determinato l'aggravamento astenendosi dal richiedere il fallimento (almeno all'esito dell'approvazione del bilancio del 2010), con il prescritto elemento soggettivo (nella specie, il dolo); e il ricorso non ha mosso compiute censure di legittimità ma ha prospettato, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova, un diverso apprezzamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, valorizzando non solo la specifica gravità del fatto e l'intensità del dolo dell'imputato (indicando anche al riguardo i dati probatori che ha considerato significativi; cfr. pp. 17-18) ma anche i suoi numerosi pregiudizi penali, così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e il ricorso sollecita un diverso apprezzamento per il tramite di enunciati generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos