Italian Court dismisses appeal for stalking as inadmissible due to generic and assertive allegations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rocco Ursino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for continued stalking, arguing violations of procedural law and excessive sentencing. The court rejected these claims as generic, assertive, and unsupported by specific factual arguments required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; The appeal must be specific and grounded in material facts; generic or assertive allegations fail to meet admissibility requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCO URSINO nato a GIOIA TAURO il 23/12/1985 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; (A/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Uri nj Rilevato che RoccoC_Orisrmriricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto continuato di atti persecutori; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione - è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e nel resto si affida irritualmente a una prospettazione in fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., oltre all'irrogazione di una pene eccessiva - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte territoriale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame valorizzando il lasso di tempo nel quale ha avuto luogo l'agire illecito (a fronte delle numerose segnalazioni nei confronti dell'imputato) ed escludendo - a dispetto di quanto dedotto dalla difesa - che potesse positivamente apprezzarsi il suo comportamento processuale, così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); e tale iter non può essere qui utilmente censurato per il tramite delle allegazioni assertive contenute nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso