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Ordinanza — n. 33223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for improper bankruptcy due to lack of specific evidence on misappropriation timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's acquittal on improper bankruptcy charges while confirming liability for fraudulent bankruptcy. The appellant argued that the lower court failed to prove misappropriation occurred before the bankruptcy declaration and incorrectly refused to reclassify the facts under Article 232 of the Bankruptcy Law. The court rejected these claims, noting the appellant admitted to the misappropriatory acts and that the appellate court correctly determined he was the sole administrator, rendering the specific timing argument irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 232, comma 2, legge fallimentare; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant reiterates arguments already properly dismissed by the court of first instance regarding the non-existence of a specific legal fact, such as the timing of misappropriation relative to bankruptcy declaration, without presenting new evidence or legal grounds.

Parole chiave

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improper bankruptcy fraudulent bankruptcy inadmissible appeal sole administrator misappropriation timing motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 232, comma 2, legge fall.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio
Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv.
Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo
283757 - 01; Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo, n.m.), non occorrendo dilungarsi per osservare che il travisamento della prova è stato prospettato in maniera generica (poiché esso non può essere denunciato mediante il compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARO' PIER GIUSEPPE nato a TORINO il 20/04/1957 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pier Giuseppe Tarò ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di bancarotta impropria da operazioni dolose, perché il fatto non sussiste, e ne ha confermato la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio; considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, segnatamente in relazione alla sussistenza della prova della distrazione anteriormente alla dichiarazione di fallimento - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto per cui è condanna ex art. 232, comma 2, legge fall., reiterano la medesima prospettazione correttamente disattesa dalla Corte di merito, che ha escluso la ricettazione fallimentare per la dirimente considerazione che l'imputato - il quale ha ammesso i fatti distrattivi - era l'amministratore unico della società fallita (cfr. cfr.

Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01; Sez. 5, n. 27871 del 09/05/2025, Cutillo, n.m.), non occorrendo dilungarsi per osservare che il travisamento della prova è stato prospettato in maniera generica (poiché esso non può essere denunciato mediante il compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci