Ordinanza — n. 33221/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAM MOHAMED (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Mohamed Noam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistente responsabilità dell'imputato -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33221/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistente responsabilità dell'imputato -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAM MOHAMED (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mohamed Noam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistente responsabilità dell'imputato -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07