Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33221/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33221/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAM MOHAMED (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Mohamed Noam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistente responsabilità dell'imputato -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 495 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33221/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistente responsabilità dell'imputato -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 495 cod. pen
Rilevato che Mohamed Noam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOAM MOHAMED (CUI 04HEEIN) nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mohamed Noam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che adduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistente responsabilità dell'imputato -, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), richiamando pure princìpi giurisprudenziali del tutto inconducenti (relativi all'applicazione della pena su richiesta); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07