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Ordinanza — n. 33220/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of specific legal censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hicham Zitouni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zitouni argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding his criminal responsibility and failed to reclassify the theft as a violation of domicile. The court rejected these claims as generic and repetitive, noting they merely reiterated the first-instance arguments without providing specific legal censure against the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624-bis c.p.; Art. 533 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide specific legal censure against the lower court's reasoning, merely reiterating the same arguments without new elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of legal censure violation of domicile theft aggravated court costs procedural defect ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 624-bis c.p.
Art. 533 c.p.p.
artt. 624-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI HICHAM nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hicham Zitouni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che il primo motivo - che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e la violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 533 cod. proc. pen. - e il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto come violazione di domicilio - sono versati in fatto e generici poiché perorano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in ordine sia all'acquisizione di elementi dimostrativi dell'attribuzione del fatto all'imputato sia alla qualificazione di esso), reiterando il medesimo ordine allegazioni disattese dalla Corte di merito senza muovere rituali censure di legittimità al piano argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i