Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33219/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded lack of motivation regarding sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of lack of motivation was manifestly unfounded and lacked specificity. The appellate court had already rejected the grievance in part, confirming the equivalence judgment and explaining why the defense's arguments regarding sentencing balance were not suitable to alter the conclusion. The court ruled that the appellate judge correctly distinguished between the criteria for sentencing severity and the prognostic judgment required for conditional suspension, thereby disattending the defense without contradiction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect of motivation is manifestly unfounded and lacks the necessary specificity, as the lower court has already addressed the grievance and provided clear reasons for its decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of motivation sentencing balance conditional suspension procedural costs manifestly unfounded appellate equivalence ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
280458 - 04); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 110 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 477 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
280458 - 04); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano
Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI YACOPO NICOLO nato a MILANO il 22/06/1987 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nicolò Yacopo Mariani ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 482 in relazione all'art.477 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché la Corte di merito ha rigettato anche in parte qua il gravame, espressamente confermando il giudizio di equivalenza reso dal primo Giudice (palesando, a ben vedere, di non essere incorsa nell'errore denunciato dal ricorso, che peraltro vi attribuisce rilevanza ipotetica: cfr. p. 4 della sentenza) e chiarendo le ragioni per cui non ha considerato gli elementi prospettati dalla difesa idonei a pervenire a una diversa conclusione; in particolare, il Giudice di appello ha osservato che il comportamento processuale era già stato adeguatamente valorizzato proprio con la concessione delle attenuanti generiche e ha ribadito il giudizio di equivalenza alla luce delle specifiche modalità del fatto (considerate dimostrative di collegamenti con ambienti criminali) - così indicando l'elemento che ha ritenuto preponderante nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, dunque, disattendendo in maniera congrua la prospettazione difensiva, senza che possa ravvisarsi ex se alcune contraddizione sulla scorta degli assertivi enunciati difensivi dato che non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura (cfr.

Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 - 04); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inannmissibildricorsee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così