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Ordinanza — n. 33218/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific censure on habitual conduct argument under Art. 131-bis. Appeal rejected due to vague grounds regarding habitual behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Zammataro inadmissible for failing to provide specific censure regarding the violation of Article 131-bis of the Penal Code. Although the appellant alleged a defect in reasoning concerning the habitual nature of his conduct, the court found no targeted arguments against the appellate court's argumentation. Consequently, the appeal was rejected, and Zammataro was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction for habitual conduct is inadmissible if the grounds do not contain specific censure of the reasoning supporting the finding of habituality.

Parole chiave

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habitual conduct Art. 131-bis inadmissible appeal specific censure procedural costs Cassa delle ammende vague grounds ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, comma 1, cod. pen.
- non contiene puntuali censure all'iter argomentativo posto a sostegno della conferma della prima decisione sul punto, fondato sulla abitualità del comportamento dell'imputato (art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 131-bis, cod. pen.
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO ANGELO nato a SARONNO il 09/08/1981 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Angelo Zammataro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. - non contiene puntuali censure all'iter argomentativo posto a sostegno della conferma della prima decisione sul punto, fondato sulla abitualità del comportamento dell'imputato (art. 131-bis, comma 1, cod. pen.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/07