Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for fraud, ruling arguments insufficient to challenge conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Stefano Boschi and Marta Boncompagni inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a sentence reducing their penalty for document fraud but failed to cite specific legal errors or demonstrate a misinterpretation of evidence. The court rejected their alternative factual reconstruction as impermissible under established precedent, noting that mere recitation of file contents does not constitute a valid ground for appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.: Appeals must cite specific legal vices or demonstrate a misinterpretation of evidence; generic alternative factual reconstructions without denouncing a travisamento of proof are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCHI STEFANO ERMANNO nato a MILANO il 26/03/1967 BONCOMPAGNI MARTA nato a AREZZO il 01/03/1971 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Marta Boncompagni e Stefano Ermanno Boschi ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e da operazioni dolose; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla sussistenza in particolare del reato di bancarotta documentale - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio degli elementi in atti), una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/