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Ordinanza — n. 33214/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft, ruling arguments insufficient and facts unsupported.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant failed to provide a complete alternative reconstruction of the facts or adequately challenge the evidence regarding his criminal responsibility. Consequently, the court found the arguments manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 597, 546 c.p.p.; Art. 62-bis, 69 c.p.: An appeal must present a complete alternative reconstruction of facts; partial summaries of victim statements or unsupported challenges to discretionary sentencing are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravated theft violation of law discretionary sentencing court costs ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 597 c.p.p.
Art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 69 c.p.
Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), che non può qui essere utilmente censurato perorando un diverso appezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), che non può qui essere utilmente censurato perorando un diverso appezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISCUSO SALVATORE nato a CATANIA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Viscuso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ne ha confermato la condanna per più delitti aggravati di furto in abitazione; considerato che: - il primo motivo - che deduce la violazione degli artt. 597 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione circa il riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare compiutamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti) una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); - il secondo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione relativamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte distrettuale ha fondato il rigetto anche in parte qua del gravame sul concreto disvalore dell'agire del ricorrente, sulla sua negativa personalità (tratta non solo dai precedenti penali ma anche dalla reiterazione delle condotte illecite oggetto del giudizio), così dando conto in maniera congrua e logica degli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che non può qui essere utilmente censurato perorando un diverso appezzamento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d