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Ordinanza — n. 33213/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft convictions for generic legal arguments and lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants against a second-instance judgment inadmissible. The appellants argued for a new sentencing calculation and the application of mitigating circumstances, but the court found their legal grounds to be generic and unsupported by specific case facts. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals based on generic legal principles or unsubstantiated claims regarding sentencing discretion are inadmissible when the lower court has provided a logical and congruent account of the relevant elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal argument sentencing discretion mitigating circumstances court costs aggravated theft procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi precedenti dell'imputato e la negativa condotta successivamente ai reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi precedenti dell'imputato e la negativa condotta successivamente ai reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABRIHAN GHEORGHE VALERIAN (CUI: 04WBS7I) nato il 24/03/1990 MIHAILA MARIUS DANUT (CUI: 02TGIPH) nato il 02/10/1985 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Valerian Gheorghe Abrihan e Danut Marius Mihaila ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i delitti di furto a loro contestati ai capi 4) e 8) per mancanza di querela, confermandone nel resto la condanna per i più delitti di furto aggravato (consumati e tentati) e rideterminato il trattamento sanzionatorio; considerato che l'unico motivo di impugnazione di Valerian Gheorghe Abrihan - che adduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena - è del tutto generico, poiché riporta principi giurisprudenziali senza correlarli effettivamente al caso di specie; considerato che l'unico motivo di ricorso di Danut Marius Mihaila - che assume il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando in particolare i numerosi precedenti dell'imputato e la negativa condotta successivamente ai reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec