Italian Court dismisses appeal for theft of electricity as generic and lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Roberto Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft of electricity, arguing violations of procedural and substantive criminal law regarding aggravating circumstances and sentencing. The court rejected these claims because the arguments were too generic, failed to address the specific factual reasoning in the lower court's decision, and merely repeated points already dismissed on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 533, 625 c.p.: Appeals must be specific and grounded in the lower court's reasoning; generic complaints or arguments not contrasting with the judgment's motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO NICOLA nato a MESSINA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Roberto Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; considerato che:- - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'ad. 533 cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità e versato in fatto poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (che ha indicato gli elementi di prova che ha ritenuto convergenti nel senso di attribuire la responsabilità del fatto al ricorrente, valorizzando quando rilevato in ordine sia all'illecito allaccio alla rete elettrica sia all'effettivo utilizzo della fornitura), limitandosi a prospettare irritualnnente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'ad. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio - si affida ad assedi del tutto generici inidonei a censurare la motivazione della sentenza impugnata che, in maniera conforme a diritto, ha correlato la sussistenza della circostanza in contestazione all'impossessamento, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, di energia destinata a un numero indeterminato di persone (richiamandone la destinazione a un uso di utilità collettiva), per soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica (cfr.
Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01), il che rende l'allegazione difensiva altresì manifestamente infondata; - il terzo motivo - che denuncia la violazione dell'ad. 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena inflitta - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fondato il rigetto del gravame evidenziando la sussistenza di diversi precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di elko' tremila in favore della Cassa delle-ammende