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Ordinanza — n. 33132/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as conduct was deemed resistance to public official.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already determined that the appellant's actions constituted resistance to a public official by using force to impede police control. The Supreme Court upheld this finding, rejecting the argument that the conduct lacked criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 287 c.p.; Art. 596 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has already established that the defendant's conduct, involving the use of force to obstruct official duties, constitutes the crime of resistance to a public official.

Parole chiave

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resistance to public official criminal appeal inadmissibility use of force obstruction procedural costs award Cassazione ordinanza ricusazione del pubblico ministero censura costituzionale impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.
Art. 596 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGGI ARCANGELO ANTONIO NATALE nato a SAN CATALDO il 25/12/1983 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Riggi Arcangelo Antonio Natale OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si assume insussistente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello specie là dove ha messo in evidenza come la condotta del ricorrente fosse finalizzata ad.impedire il normale controllo di polizia in atto cui si opponeva con la forza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/20