Cassation court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstances and invalid aggravating penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance under Article 73, paragraph 7, of the Code of Criminal Procedure, claiming his statements led to the arrest of two others, while the lower court rejected this due to lack of specific evidence regarding his contribution. The court found the appeal generic because the appellate court provided adequate reasoning for rejecting the mitigation, noting no concrete proof of the appellant's role in the arrests, and thus refused to re-evaluate the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990: An appeal challenging the exclusion of a mitigating circumstance or the application of an aggravating circumstance is inadmissible if the lower court's reasoning is adequate and the appellant fails to provide concrete evidence supporting the alleged facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE ANGELO nato a BARI il 17/08/1984 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Schiavone Angelo e la memoria del 10 luglio 2025 con cui la difesa rileva la fondatezza del ricorso, specie quanto a richiesta attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 OSSERVA Ritenuto che in ordine al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 vi è carenza di interesse, tenuto conto che, all'esito delle ritenute prevalenti circostanze attenuanti generiche applicate nella massima estensione, nessuna incidenza le stesse hanno avuto in termini di pena individuata nel minimo edittale (in tal senso il calcolo della pena di cui alla pag. 3 della sentenza di primo grado); rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla esclusa attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 è generico poiché, a fronte di motivazione adeguata sul punto resa dalla Corte di appello che ha ritenuto non applicabile detta circostanza non essendo stata apprezzata specifica attività tesa ad evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, pur avendo dedotto che le dichiarazioni rese avessero consentito di far arrestare due altre persone, nulla evidenzia in ordine al concreto contributo fornito dal ricorrente onde pervenire a tale risultato, in tal modo chiedendo a questa Corte una preclusa valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata circostanza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis