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Ordinanza — n. 33128/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against traffic offense conviction due to lack of integration of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Seccia Vittorio inadmissible and upheld the lower court's conviction. The appellant argued for the absence of the crime's integration under Article 337 of the Penal Code, but the appellate court had already refuted this by noting the appellant endangered road users and officials during the escape. Consequently, the court rejected the procedural objection and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the alleged lack of integration of the crime is a reproach adequately refuted by the appellate court, which has established the factual elements constituting the offense.

Parole chiave

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lack of integration of crime inadmissible appeal Article 337 Penal Code traffic offense conviction procedural objection rejection infrazione alle norme della circolazione reati contro le pubbliche comunicazioni sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA VITTORIO nato a CERIGNOLA il 20/02/1987 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Seccia Vittorio OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'assenza dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha posto in rilievo come durante la fuga il ricorrente avesse posto in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e dei verbalizzanti percorrendo la strada provinciale in senso inverso rispetto a quello di marcia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2