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Ordinanza — n. 33125/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on home detention escape charges citing established judicial precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stanchi Francesco Paolo inadmissible, upholding the lower court's conviction for escape from home detention. The appellant argued he did not hear the police doorbell, but the court rejected this based on established jurisprudence regarding repeated, insistent knocks and the duration of the control. Consequently, the court ruled that the appellant's absence without authorization was legitimately inferred from his failure to respond to the police summons.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; In cases of home detention escape, the absence of the detainee without authorization can be legitimately inferred from their failure to respond to the police doorbell, provided the summons was repeated and insistent enough to draw attention.

Parole chiave

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home detention escape police summons response repeated doorbell knocks inadmissible appeal judicial precedent allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
267726); ritenuto che analoghi limiti incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello escluso la scarsa offensività della condotta ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
267726); ritenuto che analoghi limiti incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello escluso la scarsa offensività della condotta ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti
per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANCHI FRANCESCO PAOLO nato a FOGGIA il 11/05/1967 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Stanchi Francesco Paolo OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'insussistenza del delitto di evasione sul presupposto che il ricorrente non avrebbe sentito il suono del citofono e comunque il controllo effettuato dal personale di Polizia Penitenziaria è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto espresso riferimento alla durata, reiterazione ed efficacia del controllo (i verbalizzanti avevano ripetutamente suonato e poi bussato con le mani sulla porta in orario diurno (alle ore 19,30), senza ricevere alcuna risposta; che in tal senso depone pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. per un rilevante lasso temporale, nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione (Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726); ritenuto che analoghi limiti incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello escluso la scarsa offensività della condotta ex art. 131-bis cod. pen. visto che gli elementi valorizzati portavano a ritenere che il ricorrente si fosse allontanato dal luogo ove era sottoposto a detenzione domiciliare proprio "a causa delle sue condizioni di salute", senza che si potessero in alcun modo valorizzare elementi che ne evidenziassero la tenuità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis