Ordinanza — n. 33124/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MATTIA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/07/1987 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Monaco Mattia OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato i precedenti penali del ricorrente quale evidenza dell'aumentata colpevolezza alla base dell'aggravamento di pena; che inconferente risulta il dato a mente del quale il reato commesso prima del fatto non fosse stato ancora accertato con sentenza definitiva, tenuto conto che la valorizzazione del reato commesso poco prima rispetto a quello di cui al presente procedimento è stato evocato al solo fine di smentire la deduzione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il ricorrente non aveva "precedenti" recenti; né costituisce violazione di legge, che si assume come apoditticamente avvenuta, la valorizzazione di ulteriori condotte non accertate in via definitiva, onde valutare la aumentata pericolosità, in ordine alla cui sussistenza è stata resa un'adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33124/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MATTIA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/07/1987 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Monaco Mattia OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato i precedenti penali del ricorrente quale evidenza dell'aumentata colpevolezza alla base dell'aggravamento di pena; che inconferente risulta il dato a mente del quale il reato commesso prima del fatto non fosse stato ancora accertato con sentenza definitiva, tenuto conto che la valorizzazione del reato commesso poco prima rispetto a quello di cui al presente procedimento è stato evocato al solo fine di smentire la deduzione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il ricorrente non aveva "precedenti" recenti; né costituisce violazione di legge, che si assume come apoditticamente avvenuta, la valorizzazione di ulteriori condotte non accertate in via definitiva, onde valutare la aumentata pericolosità, in ordine alla cui sussistenza è stata resa un'adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MATTIA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/07/1987 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Monaco Mattia OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello apprezzato i precedenti penali del ricorrente quale evidenza dell'aumentata colpevolezza alla base dell'aggravamento di pena; che inconferente risulta il dato a mente del quale il reato commesso prima del fatto non fosse stato ancora accertato con sentenza definitiva, tenuto conto che la valorizzazione del reato commesso poco prima rispetto a quello di cui al presente procedimento è stato evocato al solo fine di smentire la deduzione contenuta nei motivi di gravame secondo cui il ricorrente non aveva "precedenti" recenti; né costituisce violazione di legge, che si assume come apoditticamente avvenuta, la valorizzazione di ulteriori condotte non accertate in via definitiva, onde valutare la aumentata pericolosità, in ordine alla cui sussistenza è stata resa un'adeguata motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1