Italian Court dismisses appeal against drug conviction for reclassification of offense as minor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Marchitto inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reclassifying the drug offense as a minor one under Article 73(5) of the 1990 Drug Law, but the lower court had already rejected this by weighing the significant quantity of drugs and the fact that the crime was committed while the defendant was under home arrest. The court upheld the dismissal because the lower court's reasoning adequately refuted the reclassification argument based on the drug quantity and the defendant's ongoing criminal ties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The appeal challenging the reclassification of a drug offense as a minor one is inadmissible when the appellate court has already sufficiently refuted the argument by considering the significant quantity of drugs and the circumstances of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHITTO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 27/11/1998 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Marchitto Antonio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi lieve di cui all'art. '73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente comunque significativo (idoneo alla predisposizione di 351 dosi), ma anche il fatto che il ricorrente avesse commesso il fatto mentre si trovava agli arresti domiciliari, dato che deponeva per un mai interrotto collegamento con i canali criminali e la esclusione dell'occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0