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Ordinanza — n. 33122/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing and recidivism due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Pisciandaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellate court had already reduced the sentence by applying generic mitigating circumstances despite contested recidivism, and rejected a claim for continuous punishment because the offenses involved different drug types and occurred over a year apart. The cassation court upheld these findings, ruling that the first ground for appeal was unfounded due to the court's consideration of the defendant's personality and the drug quantity, while the second ground failed because the facts lacked the necessary criminal intent unity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's sentencing decision is based on a balanced evaluation of mitigating factors and specific factual circumstances, provided the reasoning is clear and the legal classification of the offenses is correct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances recidivism assessment continuous punishment rejection drug quantity sentencing traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
non potessero avere attinenza alcuna tra loro (oltre un anno) e perché relativi a sostanze stupefacenti di differente tipologia, evenienze che impedivano il riconoscimento dell'unitario intento criminoso ai fini del riconoscimento della richiesta continuazione ex art. 81 cod. pen. (pag.
Art. 444 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
non potessero avere attinenza alcuna tra loro (oltre un anno) e perché relativi a sostanze stupefacenti di differente tipologia, evenienze che impedivano il riconoscimento dell'unitario intento criminoso ai fini del riconoscimento della richiesta continuazione ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRISCIANDARO FRANCESCO nato a MOLFETTA il 06/07/2000 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pisciandaro Francesco OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si censura la quantificazione della pena nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla contestata recidiva (in accoglimento del motivo di appello), sono state applicate non nella massima estensione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che avevano fatto ritenere giustificata una minore incidenza delle richieste e concesse circostanze, valorizzando, a tal fine, la personalità del ricorrente, il quantitativo non modico della sostanza stupefacente e la sua variegata quantità; rilevato che analogo limite sussiste in relazione al secondo motivo, avendo la decisione evidenziato come i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non potessero avere attinenza alcuna tra loro (oltre un anno) e perché relativi a sostanze stupefacenti di differente tipologia, evenienze che impedivano il riconoscimento dell'unitario intento criminoso ai fini del riconoscimento della richiesta continuazione ex art. 81 cod. pen. (pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il