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Ordinanza — n. 33121/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33121/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISENO COSTANTINO nato a BARI il 04/12/1982 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Poliseno Costantino OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i plurimi elementi che facevano ritenere corretta la qualificazione giuridica ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit. ed escludere che la condotta del ricorrente potesse ritenersi occasionale e sussumibile nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33121/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i plurimi elementi che facevano ritenere corretta la qualificazione giuridica ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit. ed escludere che la condotta del ricorrente potesse ritenersi occasionale e sussumibile nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina consumo di canapa pericolo di traffico di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISENO COSTANTINO nato a BARI il 04/12/1982 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Poliseno Costantino OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato i plurimi elementi che facevano ritenere corretta la qualificazione giuridica ex art. 73, comma 1, d.P.R. cit. ed escludere che la condotta del ricorrente potesse ritenersi occasionale e sussumibile nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (pagg. 10 e 11); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09