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Ordinanza — n. 33120/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for non-appealed issues and unfounded sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33120/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Russo Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two grounds regarding seizure validity were rejected for not being raised during the appellate proceedings, while the third ground challenging the sentence was deemed manifestly unfounded due to the lower court's detailed reasoning on recidivism. The fourth ground was dismissed as generic and eccentric because it alleged violations regarding a contraventional hypothesis that was not contested in the current procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 697 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals must strictly adhere to grounds raised in the appellate instance, and generic or unfounded challenges to sentencing or hypothetical contraventions not contested in the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-appealed issues manifestly unfounded generic eccentricity court costs fine infrazione alla legge sulle armi riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 697 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 697 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ROBERTO nato a TRICASE il 15/05/1994 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Russo Roberto OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, afferenti alla validità del sequestro e della relativa convalida, sono inammissibili in quanto propone questioni non dedotte in sede di appello; rilevato che il terzo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto, attraverso l'evocazione dei presupposti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., delle ragioni alla base della determinazione della pena individuata in misura appena superiore al minimo edittale, poi aumentata per la contestata recidiva, in ordine alla cui sussistenza fornisce completa motivazione; rilevato che generico in quanto eccentrico risulta il quarto motivo con cui deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ipotesi contravvenzionale ex art. 697 cod. pen., non oggetto di contestazione nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1