Italian Supreme Court dismisses appeal against drug conviction for lack of admissibility and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession and cultivation. The appellant argued that the trial court erred in assessing the lack of criminal intent and improperly merged distinct offenses into a single charge. The court rejected these claims, noting that the appellate court's evaluation of the evidence regarding the location of the crops and the distinct nature of the two drug operations was not subject to review at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's assessment of the evidence and the logical appreciation of the facts regarding the criminal conduct are not subject to review in the interest of law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARPENTIERI GABRIELE nato a TORINO il 04/02/1985 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; Carpentieri Gabriele OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità di cui alla detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente e al conseguente omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod pen.
è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha dato conto dei motivi alla base della titolarità della coltivazione posta in essere presso la casa dei genitori, ove il ricorrente mostrava agli inquirenti l'esatto luogo ove era allocata la coltivazione, evenienza che, complessivamente considerata faceva ritenere che la condotta non potesse essere ritenuta scarsamente offensiva; che detta valutazione, afferente ad analisi del compendio probatorio adeguatamente e logicamente apprezzato, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'integrazione dei delitti contestati, specie quanto a destinazione a terzi della sostanza, valutazione che ha tenuto conto dell'integrazione del delitto di illecita coltivazione e di quello di detenzione, in uno al quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di sequestro; rilevato che analoghi limiti incontra il terzo motivo avendo al Corte di appello, onde escludere che i fatti di detenzione e coltivazione (nei due distinti luoghi) integrino plurimi reati e non fossero, piuttosto, assorbiti in un'unica ipotesi ex art. 73 d.P.R. cit., fatto presente come le due condotte fossero nettamente distinte, sia sotto il profilo spaziale che cronologico, rilevando come non ci potesse essere coincidenza tra la sostanza rinvenuta presso l'abitazione ove viveva e la coltivazione esistente presso la casa dei genitori, aspetto tra l'altro sempre negato (in tal senso depone il primo ed il secondo motivo di ricorso); rilevato che il quarto motivo è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come i reati posti in essere, per modalità di realizzazione, palesavano la marcata pericolosità e maggiore colpevolezza, tali da giustificare l'incremento di pena connesso alla recidiva contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C