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Ordinanza — n. 33118/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to absolute genericity of grounds regarding appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33118/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly establish liability, but the Supreme Court found the appeal's grounds were absolutely generic and lacked specific connection to the appellate court's actual reasoning. Consequently, the court ruled that the lower court had adequately addressed the liability issue, rendering the appeal's complaints unfounded and procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are absolutely generic and do not specifically address the reasoning of the lower court, as the appellant must explain why the judgment is flawed rather than merely repeating general objections.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione art. 360 c.p.p. art. 616 c.p.p. lack of specificity sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALETTA DOMENICO nato a BARI il 03/07/1969 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; e RG. 15018/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di .appello di Bari, c.he, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Con igliere estensore Il Presidente