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Ordinanza — n. 33117/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for generic challenges to minor offense exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33117/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing generic grounds without specific factual support. The court held that the exclusion was correctly applied because the weight of drugs and the high diffusivity of the trafficking network were incompatible with the minor offense threshold, while the appellant failed to provide new mitigating evidence.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The exclusion of the minor offense hypothesis requires a concrete assessment of all legal parameters; generic appeals lacking specific factual arguments or new evidence do not justify overturning a decision based on established case law regarding drug quantity and trafficking scope.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense exclusion Article 73 DPR 309/90 procedural inadmissibility procedural costs diffusivity of trafficking drug quantity assessment traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
15011/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
15011/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO FABIO nato a TRANI il 04/03/1978 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15011/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (114 g. di cocaina e g. 5,31 hashish), l'inserimento in un traffico di rilevante diffusività di sostanze stupefacenti è stato ritenuto motivatamente incompatibile con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di recidiva, che la Corte ha adeguatamente motivato la maggiore pericolosità desunta dai plurimi precedenti specifici, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità rivelata dal nuovo reato, valutato come di particolare allarme sociale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 Il Con e estensore Il Pr