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Ordinanza — n. 33114/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal grounds and agreement on sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33114/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously waived the grounds for appeal in favor of a sentence agreement. The appellant attempted to raise a defect of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but this was precluded by the procedural effects of the settlement. Consequently, the Court dismissed the request and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The power of disposition granted to the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure limits the cognizance of the second-instance court and produces preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial, analogous to a waiver of appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds agreement on sentence preclusive procedural effects defect of motivation inadmissible appeal court costs award second instance limitation delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
271/2024 con cui la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO CARMELO nato a GELA il 21/07/1986 avverso la sentenza del 05/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; A n. 14977/2025

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Giordano Carmelo contro la sentenza n. 271/2024 con cui la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 15 settembre 2025 Il Co Jfle estensore Il Pre