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Ordinanza — n. 33113/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity of grounds lacking specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33113/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Ferrara's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Ferrara argued for vices of motivation and violation of law, but the court found his grounds generic and lacking concrete factual or legal criticism. Consequently, the appeal was rejected, and Ferrara was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the factual or legal reasons requiring verification.

Parole chiave

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genericity of grounds inadmissible appeal vices of motivation violation of law concrete criticism procedural costs Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 30/08/2001 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrara Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge della sentenza è generico in quanto carenti di sostanziale e concreta censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi sono privi di precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2