Italian Court dismisses appeal for genericity of grounds lacking specific factual or legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Ferrara's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Ferrara argued for vices of motivation and violation of law, but the court found his grounds generic and lacking concrete factual or legal criticism. Consequently, the appeal was rejected, and Ferrara was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity when the grounds lack a precise exposition of the factual or legal reasons requiring verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARA GIUSEPPE nato a PARTINICO il 30/08/2001 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ferrara Giuseppe OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge della sentenza è generico in quanto carenti di sostanziale e concreta censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi sono privi di precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2