Ordinanza — n. 33112/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO ANIELLO nato a NAPOLI il 26/06/1992 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Giujiano Aniello e la memoria della difesa in data 22 luglio 2025 con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso che si reputano ammissibili OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che erano alla base della recidiva reiterata specifica (in detti termini, infine, applicata, v. pag. 5, ove non si fa riferimento alla infraquinquennalità), prevalentemente fondata sulla tipologia dei reati, uno dei quali, quello di evasione, ritenuto esprimere analogo disprezzo per i provvedimenti delle autorità come quello contestato ex art. 337 cod. pen., e sulla loro cronologica sequenza, idonea a giustificare il giudizio di maggiore colpevolezza e, conseguentemente, l'aumento di pena (identico a quello semmai applicabile in ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale); rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo in punto di pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censure confutate là dove la decisione ha preso in esame, non solo la gravità del reato, ma anche la negativa personalità del ricorrente, dati che hanno fatto escludere la possibilità di concedere una pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. (terzo motivo), ritenuta non idonea a perseguire le finalità rieducative e di prevenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 545-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33112/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5, ove non si fa riferimento alla infraquinquennalità), prevalentemente fondata sulla tipologia dei reati, uno dei quali, quello di evasione, ritenuto esprimere analogo disprezzo per i provvedimenti delle autorità come quello contestato ex art. 337 cod. pen., e sulla loro cronologica sequenza, idonea a giustificare il giudizio di maggiore colpevolezza e, conseguentemente, l'aumento di pena (identico a quello semmai applicabile in ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale); rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo in punto di pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censure confutate là dove la decisione ha preso in esame, non solo la gravità del reato, ma anche la negativa personalità del ricorrente, dati che hanno fatto escludere la possibilità di concedere una pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. (terzo motivo), ritenuta non idonea a perseguire le finalità rieducative e di prevenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO ANIELLO nato a NAPOLI il 26/06/1992 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Giujiano Aniello e la memoria della difesa in data 22 luglio 2025 con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso che si reputano ammissibili OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che erano alla base della recidiva reiterata specifica (in detti termini, infine, applicata, v. pag. 5, ove non si fa riferimento alla infraquinquennalità), prevalentemente fondata sulla tipologia dei reati, uno dei quali, quello di evasione, ritenuto esprimere analogo disprezzo per i provvedimenti delle autorità come quello contestato ex art. 337 cod. pen., e sulla loro cronologica sequenza, idonea a giustificare il giudizio di maggiore colpevolezza e, conseguentemente, l'aumento di pena (identico a quello semmai applicabile in ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale); rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo in punto di pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censure confutate là dove la decisione ha preso in esame, non solo la gravità del reato, ma anche la negativa personalità del ricorrente, dati che hanno fatto escludere la possibilità di concedere una pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. (terzo motivo), ritenuta non idonea a perseguire le finalità rieducative e di prevenzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso