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Ordinanza — n. 33111/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding sentencing calculations and plea agreement errors as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Amabile Guerino and Ndukwu Leonard Eze inadmissible. The first appellant's arguments regarding the interpretation of intercepted evidence and the qualification of crimes under Article 73 of the Criminal Code were deemed manifestly unfounded and already refuted by the Court of Appeal. The second appellant's claim concerning calculation errors and lack of reasoning for acquittal was rejected because the grounds were not appropriate for challenging a sentence issued under the plea agreement procedure of Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were dismissed, and both parties were ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Appeals challenging the qualification of crimes or the calculation of penalties in proceedings governed by the plea agreement system are inadmissible if the grounds are not specifically designed to contest the final judgment under the relevant procedural articles.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea agreement procedure Article 599-bis sentencing calculation Criminal Code Article 73 court costs Fine Fund motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
è inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Art. 56 of Law n. 103/2017
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod. proc. pen
14); rilevato che il ricorso di Ndukwu Leonard Eze con cui si censura l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello allorché ha accolto il concordato tra le parti e l'omessa motivazione in ordine ai motivi di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
è inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMABILE GUERINO nato a CAVA DE' TIRRENI il 22/09/1992 NDUKWU LEONARD EZE nato il 30/05/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di Amabile Guerino e Ndukwu Leonard Eze OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Amabile Guerino, con cui si censura l'interpretazione delle intercettazioni che si assume non siano chiare, la qualificazione dei delitti nell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 1, piuttosto che comma 5 o 4 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (primo e secondo motivo), sono manifestamente infondati e riproduttivi di censura adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 13) genericamente ed apoditticamente criticate nel ricorso; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo del ricorso di Amabile Guerino, avendo la Corte di appello spiegato le ragioni del non differente bilanciamento tra le recidiva specifica infraquinquennale e le riconosciute circostanze attenuanti generiche (pag. 14); rilevato che il ricorso di Ndukwu Leonard Eze con cui si censura l'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello allorché ha accolto il concordato tra le parti e l'omessa motivazione in ordine ai motivi di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.

è inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta; che da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; che quanto al primo motivo la pena finale non risulta illegale e, per come calcolata, risulta conforme a quella concordata (v. verbale da cui emerge che la pena concordata prevedeva che la pena pecuniaria fosse immutata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C