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Ordinanza — n. 33110/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33110/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33110/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO ENRICO nato a NAPOLI il 28/02/1986 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14851/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha valorizzato le quantità di droga oggetto degli approvvigionamenti continui e la frequenza dello smercio ed il numero degli associati, per evidenziare le caratteristiche dell'associazione tali da rendere del tutto ingiustificata la diversa qualificazione invocata dal ricorrente per le potenzialità dell'organizzazione, in grado di procurarsi e spacciare quantitativi rilevanti di sostanze, non essendo sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di spaccio (fra le tante, Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018 Rv. 274696). ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309/90, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33110/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 14851/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha valorizzato le quantità di droga oggetto degli approvvigionamenti continui e la frequenza dello smercio ed il numero degli associati, per evidenziare le caratteristiche dell'associazione tali da rendere del tutto ingiustificata la diversa qualificazione invocata dal ricorrente per le potenzialità dell'organizzazione, in grado di procurarsi e spacciare quantitativi rilevanti di sostanze, non essendo sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di spaccio (fra le tante, Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018 Rv. 274696). ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sproporzionata spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309/90
14851/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R.
art. 616 c.p
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO ENRICO nato a NAPOLI il 28/02/1986 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14851/25 Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha valorizzato le quantità di droga oggetto degli approvvigionamenti continui e la frequenza dello smercio ed il numero degli associati, per evidenziare le caratteristiche dell'associazione tali da rendere del tutto ingiustificata la diversa qualificazione invocata dal ricorrente per le potenzialità dell'organizzazione, in grado di procurarsi e spacciare quantitativi rilevanti di sostanze, non essendo sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di spaccio (fra le tante, Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018 Rv. 274696). ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 15 settembre 2025 Il Cons •ere estensore Il Presidente