Italian Court dismisses appeal on aggravated mafia penalty recalculation and joint punishment reduction rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly recalculated the sentence without violating the prohibition of worsening the penalty. The appellant argued against the application of the non-balanceable mafia aggravating circumstance and the separate reduction criteria for detention and fines, but the court found these arguments manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 56 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's sentence recalculation follows higher court guidelines without violating the prohibition of reformatio in pejus, and when reduction criteria for joint punishments apply differently to detention and pecuniary sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACANFORA OLGA nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/07/1957 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 14841/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sulla rideterminazione .della pena sono manifestamente infondati.rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha proceduto a rideterminare la pena dando conto dei criteri seguiti per determinare l'aumento e la diminuzione della pena in applicazione dell'aggravante mafiosa non bilanciabile con le attenuanti generiche, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, e con motivazione coerente alle valutazioni espresse sulla gravità dei fatti; ritenuto che il terzo motivo è ugualmente manifestamente infondato, atteso che nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella determinazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, Rv. 265184). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 settembre 2025 Il Consigli estensore Il Pres